Assicurazione infortuni: come si tutelano in Serie D

Gli infortuni pesano molto sulle squadre di ogni categoria. La mancanza di un calciatore obbliga il tecnico a fare scelte diverse e in alcuni casi gravi, le società devono intervenire sul mercato per coprire la posizione vuota. A differenza del calcio professionistico, quello dilettantistico non gode di un'assicurazione infortuni milionaria ma comunque tende a tutelarsi. La Lega Nazionale Dilettanti in intesa con Generali Italia S.p.A. ha annunciato (Comunicato n. 7 del 1° luglio 2021), la conferma delle coperture assicurative relative alla "tutela infortuni e responsabilità civile" a favore delle società sportive e di tutti i tesserati.
L'assicurazione infortuni è un obbligo e un diritto di ogni sportivo dilettante disciplinata dal DPCM del 3 novembre 2010. Quest'ultimo stabilisce che "ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati", cioè le Federazioni sportive. Esse sono tenute alla stipula dell'assicurazione obbligatoria "per conto e nell'interesse dei soggetti assicurati".
Come trasmettere la denuncia del sinistro
In Serie D, a differenza di quanto si crede, la denuncia di sinistro non deve essere trasmessa dalla società ma dall'assicurato (ossia il tesserato - ndr). Il calciatore deve segnalare l'infortunio e inoltrare la denuncia di sinistro alla compagnia assicurativa provvedendo ad allegare tutta la documentazione richiesta.
Per trasmettere la denuncia di sinistro il tesserato può collegarsi sul sito della Lega Nazionale Dilettanti e compilare l'apposito form. In alternativa è possibile spedire una raccomanda alla compagnia assicurativa.
Successivamente alla presentazione del sinistro, il tesserato può delegare la società ad occuparsi della pratica ma resta l'obbligo che il primo step incombe sull'infortunato che in caso di mancata trasmissione non può rifarsi sulla società.
Le tempistiche dell'assicurazione infortuni
Il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti offre anche le tempistiche da rispettare. Nella nota si legge che "la denuncia di sinistro, a prescindere dalla procedura prescelta, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell'infortunio". Va precisato che questo termine anche se superato non comporta alcuna decadenza, infatti l'art. 2952, comma 2, del codice civile, chiarisce che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione "si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda".
Per quanto riguarda i rimborsi, questi si analizzano di caso in caso.
Nessun divieto alla doppia polizza
L'assicurazione è obbligatoria ma non ciò non toglie il fatto che i tesserati possono tutelarsi maggiormente stipulando una seconda polizza. Occorre in questo caso precisare che la doppia assicurazione è ammessa solo nel caso in cui questa sia una scelta libera e volontaria del calciatore. Questa nota è dovuta al fatto che alcune società obbligano i tesserati a sottoscrivere più polizze a loro carico, magari per questioni di sponsor o altro guadagno.